La Normativa che regola le canne fumarie e lo scarico dei fumi
01 Dicembre 2015 - Redazione
La magia dell’inverno consiste anche nello stare davanti al fuoco, con le persone che si amano, riuscendo a concedersi dei momenti di pace e intimità. Ma un qualsiasi sistema di riscaldamento (stufa a pellet, stufa a legna, camino) che implichi l’immissione di fumi di scarico nell’ambiente è soggetto a degli obblighi di legge che devono essere conosciuti e rispettati.
Il quadro specifico della normativa in materia di scarico fumi è stato tracciato dalla UNI 10683, che ha legiferato in merito al montaggio del canale per lo scarico del fumo, che deve garantire la tenuta ai fumi e limitare la formazione della condensa (in caso contrario, si accelererebbe il deterioramento dell’intero impianto di riscaldamento).
Questo implica che le canne fumarie siano costruite con materiali ignifughi e, nel caso in cui le tubature passino in ambienti esterni, coibentati, impermeabili, resistenti alle alte temperature e alle sollecitazioni meccaniche. Inoltre, è bene ricordare che ogni sistema di riscaldamento (camino o stufa) deve avere la propria canna fumaria o condotto fumario.
Ma la normativa UNI 10683 si pronuncia anche in merito alle misure, alle distanze, e al posizionamento dello scarico fumi: questo deve avere un andamento verticale; le possibili deviazioni dall'asse non devono essere superiori ai 45 gradi; va distanziato da materiali combustibili o infiammabili tramite un'intercapedine o degli interventi di isolamento termico; deve possedere una sezione interna, meglio se di forma circolare, costante, libera ed indipendente.
La normativa in materia di scarico fumi si è però modificata con l'entrata in vigore del DL 179/2012, che ha introdotto una differenza sostanziale rispetto alla UNI 10683, prescrivendo che l'installazione della canna fumaria non può più avvenire a parete (con l’unica eccezione degli impianti ad alta efficienza energetica, come le caldaie a condensazione), ma necessariamente a tetto, il che comporta che gli utenti di un condominio allaccino lo scarico fumi della propria caldaia alla canna centralizzata, e nel caso in cui questa non ci sia, che il singolo condomino abbia l’obbligo di provvedere personalmente ad installare una propria canna fumaria fino al tetto, per la quale tra l’altro non necessita del consenso condominiale (a questa evenienza però segue un altro obbligo, e cioè la presentazione di una DIA -dichiarazione di inizio attività- al Comune di residenza, nella quale si certifica la volontà di realizzare una canna fumaria privata per l'installazione di una stufa a pellet o una stufa a legna o un camino nella propria abitazione): unico limite è il rispetto delle distanze (la canna fumaria non può essere collocata a meno di 0,75 cm dalle finestre altrui, come stabilito dal Codice Civile).
D’altronde, la stessa Cassazione ha stabilito che, quantunque l'appoggio di una canna fumaria e l'apertura di piccoli fori nella parete comune perimetrale dell’edificio condominiale rappresenti una modifica della cosa comune, essa non configura un abuso, nel momento in cui il condomino l’apporti a proprie spese e non impedisca l'altrui uso, non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico.